La manutenzione ordinaria e i lavori che comprende

17 Settembre 2020

La normativa di riferimento è il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/01) che all’aticolo 3 alla lettera a) definisce gli “interventi di manutenzione ordinaria” gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”.

I lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria riguardano:

  • opere interne: riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, pavimenti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione, aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti;
  • opere esterne: riparazione e sostituzione, purché senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, forme e colori preesistenti, di intonaci, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine, grondaie, cornicioni.

A titolo esemplificativo nella manutenzione ordinaria rientrano la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, verniciatura delle porte dei garage, sostituzione dei gradini delle scale con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni e sostituzione lucernari con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti, sostituzione della persiana conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma, materiale, colore) e delle tegole con altre uguali a quelle preesistenti.

I lavori di manutenzione ordinaria rientrano nelle attività di edilizia libera.

I lavori di manutenzione ordinaria permettono di fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia al 50% fino al 31 dicembre 2020 e con importo massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, se sono realizzati su parti comuni di edifici residenziali o se rientrano in un intervento globale di ristrutturazione nel caso di singoli appartamenti.