L’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380 del 2001) fornisce una definizione di manutenzione straordinaria.
Per essa si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.
Con il Decreto legge conosciuto come Sblocca Italia, si sono introdotte novità molto importanti per quanto riguarda il settore dell’edilizia, ampliando la casistica dei lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria.
Nel dettaglio i lavori di manutenzione straordinaria:
- realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;
- rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici;
- rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;
- sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali;
- realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni;
- apertura di nuove porte o finestre verso l’esterno;
- interventi finalizzati alla formazione di cortili e giardini, anche con piantumazione di alberi;
- consolidamento statico di strutture portanti dell’edificio, sia in fondazione che in elevazione;
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- rifacimento di scale e rampe
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
- sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda.
Sono interventi che non devono alterare la volumetria complessiva e non devono comportare modifiche delle destinazioni d’uso.
In questi lavori rientrano anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico, come la coibentazione o rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di cappotti esterni.
Chi esegue lavori di manutenzione straordinaria sul proprio immobile ha diritto a fruire della detrazione fiscale, prorogata fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 50%. L’agevolazione fiscale ha come limite massimo di spesa ammesso per singola unità immobiliare 96mila euro e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.