Premessa
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020, il Decreto Rilancio, il legislatore ha introdotto nuove ed importanti detrazioni fiscali al fine di incentivare maggiormente l’esecuzione di alcuni interventi indirizzati a migliorare il rendimento energetico degli edifici esistenti.
Queste agevolazioni attirano l’attenzione dei cittadini proprietari di immobili e delle imprese edili perché consentono di effettuare i lavori praticamente a costo zero. Per poter usufruire degli incentivi tuttavia è necessario avere determinati requisiti che in questo articolo vi spiegheremo nel dettaglio
Chi può usufruirne
- Condomini
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa
- Organizzazioni non lucrative (ONLUS )
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (Limitato ai soli immobili o agli spogliatoi)
Interventi agevolabili
Le tipologie di intervento considerate dall’ecobonus sono 2:
- Trainanti dove almeno uno degli interventi deve essere eseguito per accedere alla detrazione
- Trainanti/Aggiuntivi accessibili solo dopo aver eseguito almeno un intervento trainante
Interventi Trainanti
Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (anche inclinate) con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
• Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto centralizzato per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi anche in abbinamento al fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di microgenerazione o a collettori solari e teleriscaldamento (solo per i comuni montani)
• Interventi sugli edifici unifamiliari (anche casette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi, anche in abbinamento al fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di microgenerazione a collettori solari, o con caldaie a biomassa (solo per aree non metanizzate)
• Interventi antisismici (c.d. sismabonus)
Interventi Trainanti/Aggiuntivi
Sostituzione dei serramenti
Installazioni schermature solari
Colonne di ricarica elettriche
Installazione di solare termico
Installazione di solare fotovoltaico
Installazione di gruppo di accumulo elettrico
Micro-generatori
Visto di conformità
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato.
L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:
- Al termine dei lavori
- Per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Massimali di spesa
INTERVENTI TRAINANTI
Isolamento termico:
- 50.000€ per unità singole
- 40.000€ per edifici plurifamiliari da 2 a 8 unità
- 30.000€ per edifici plurifamiliari da più di 8 unità
Impianto centralizzato:
- 20.000€ per edifici fino a 8 unità
- 15.000€ per edifici plurifamiliari da più di 8 unità
Impianto autonomo in edifici unifamiliari: 30.000€
INTERVENTI TRAINATI/AGGIUNTIVI
- Stessi limiti di spesa della legislazione previgente
- La cifra va moltiplicata per il numero di unità
Limitazioni
Miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (necessità di APE pre-post intervento) oppure l’ottenimento della miglior classe raggiungibile (es: da A3 ad A4)
Non concessa per immobili con categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
La detrazione al 110% si può eseguire al massimo su 2 unità immobiliari per soggetto più eventuali parti comuni (Illimitato)
Sono comprese tutte le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 (per IACP fino a 30/06/2022)
È necessaria un’asseverazione di un tecnico che dichiari il rispetto dei requisiti minimi e la congruità delle spese
Detrazione fiscale 110%
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Cessione del credito
Consiste nella facoltà di cedere l’importo maturato in credito di imposta ad altri soggetti, sia compresi nel rapporto originario di detrazione sia ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
La cessione potrà essere effettuata ad un prezzo inferiore ed è inoltre presente la possibilità di fare cessioni multiple.
La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita nell’ anno successivo e nemmeno rimborsata.
La cessione può essere disposta in favore:
- Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- Di istituti di credito e intermediari finanziari
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Necessità di acquisire:
- Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenutein relazione agli interventi agevolati
Sconto in fattura
Esso consiste in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso.
Lo sconto in fattura potrà avere anche importo inferiore rispetto al valore della detrazione ed il fornitore che anticipa il credito può a sua volta cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
È presente la possibilità di fare un’unica cessione.
Lo sconto in fattura permette un limitato impiego di liquidità.
Sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura sono estesi agli interventi rientranti nel bonus facciate, sismabonus e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (rimangono esclusi i bonus mobili ed il bonus verde).
Per adempiere a queste cessioni sono necessari:
- Attestazione di congruità delle spese sostenute in capo ai tecnici abilitati
- Redazione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti in capo a commercialisti o esperti contabili